SI RICORDA
AI TUTORI, AI CURATORI DELL'INABILITATO, AGLI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO E AI GENITORI ESERCENTI LA RESPONSABILITA' GENITORIALE SU FIGLI MINORI
che nel caso in cui intendano procedere alla VENDITA DI UNO O PIÙ BENI DI EREDITA' ACCETTATE CON BENEFICIO D'INVENTARIO, fino al momento in cui non si sia esaurita la relativa procedura, va chiesto preliminarmente il parere del giudice tutelare per poi presentare al Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione istanza di autorizzazione alla vendita di tali beni (art. 747 cpc).
All'istanza rivolta al Tribunale delle successioni (cancelleria Volontaria) vanno allegate il parere del giudice tutelare, l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, l'inventario dei beni ereditari e la perizia di stima asseverata del bene di cui si vuole disporre.
Per i beni mobili si può procedere alla vendita seguendo le regole ordinarie di autorizzazione una volta decorsi 5 anni dalla accettazione con beneficio d'inventario (art. 493 cc).